Titolo 1°-costituzione
Articolo 1 -Denominazione, sede e durata.
E’ costituita da Architetti, Professionisti e cultori della materia che aderiscono al presente statuto, un’associazione denominata: “Di Architettura”. L’Associazione ha sede in Padova in via Carlo Cassan 34, dove verranno tenute le assemblee aperte ai Soci. Tale sede potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione ha carattere di volontariato, è libera, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 -Finalità e scopi.
L’Associazione culturale “Di Architettura” ha come obiettivo principale la valorizzazione dell’architettura in tutti i suoi molteplici aspetti e valori culturali.
Ulteriori scopi dell’associazione, strettamente correlati a quello principale:
- sviluppare tra gli aderenti rapporti di collaborazione con il fine di divulgare la conoscenza del mondo dell’ Architettura e dell’importante ruolo sociale che questa assume all’interno delle nostre città;
- promuovere l’arte, la cultura e ogni iniziativa che tenda a valorizzare l’Architettura;
- tutelare l’immagine di architetto ed affermarla nei rapporti con il nostro territorio;
- realizzare connessioni culturali tra l’Associazione e altre realtà che come questa sviluppano temi inerenti all’Architettura (per esempio con Università, Ordini professionali, Musei e Gallerie, Associazioni Culturali).
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito nazionale e internazionale e può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categorie ed anche di professioni diverse.
Sempre al fine di raggiungere la propria finalità, l’Associazione potrà svolgere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Attività culturali come, ad esempio, mostre ed esposizioni;
- Attività di formazione dedicate ai professionisti dell’architettura;
- Attività didattiche per le scuole;
- Attività divulgativa per tutti coloro che intendono avvicinarsi e conoscere il mondo dell’architettura;
- Attività editoriali come, ad esempio, pubblicazioni di libri inerenti e non le attività svolte.
- Qualsiasi attività che permetta all’associazione di raggiungere i propri obiettivi.
Articolo 3 -Organizzazione.
L’Associazione realizzerà il programma di attività mediante:
- le varie riunioni degli associati;
- l’organizzazione di conferenze, mostre e workshop;
- l’organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa che sia giudicata utile per un migliore conseguimento delle finalità sociali.
L’anno sociale ha inizio dal 15 gennaio al 14 gennaio di ogni anno.
Articolo 4 -Gruppi di studio.
Si possono costituire gruppi di studio per affrontare i problemi connessi con la buona esecuzione degli obiettivi proposti. Detti gruppi sono creati da libera formazione di associati o dal Consiglio Direttivo il quale dovrà anche approvare il programma proposto. Il Consiglio può nominare un coordinatore (che può far parte o meno del Consiglio) che presiederà ciascun gruppo di lavoro il quale si avvarrà degli associati che si dichiarino disponibili a far parte del gruppo stesso. Il funzionamento dei gruppi di lavoro è regolato dal Consiglio Direttivo.
Titolo 2°-Dei Soci
Articolo 5 -Associati.
Dell’Associazione possono far parte studenti di Architettura, laureati in Architettura e tutti coloro che hanno interessi nell’ambito delle arti figurative in genere (grafici, fotografi, pittori, registi, ecc). L’ammissione o l’esclusione dei soci devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo l’assemblea può conferire la nomina di “socio benemerito” a persone o enti che abbiano erogato particolari benefici morali e finanziari all’Associazione.
Le categorie dei soci sono:
- Soci effettivi: sono coloro che intendono aderire all’Associazione dando un contributo attivo e concreto, dimostrando disponibilità e responsabilità nella vita dell’Associazione e che versano annualmente la quota associativa.
In questa categoria sono inclusi anche i Soci fondatori. Essi sono gli artefici della nascita dell’Associazione, intervenendo alla firma e alla stesura dell’Atto Costitutivo; - Soci benemeriti: sono coloro cui è stato conferito questo particolare riconoscimento. Essi non sono tenuti a pagare alcuna quota, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 6 -Iscrizione all’Associazione.
Con il versamento della quota associativa, nella misura stabilita dall’Assemblea, si acquista la qualifica di socio per la durata dell’anno sociale in cui il versamento è avvenuto. In caso di necessità la quota stabilita può essere integrata con ulteriori versamenti. Solo gli associati in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di voto.
Articolo 7 -Diritti e doveri dei soci effettivi.
I soci hanno diritto:
- all’elettorato attivo quindi non per delega;
- eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
- esercitare ogni altro potere qui non esplicitamente riportato, ma che sia chiaramente deducibile all’interno di questo Statuto.
I soci hanno il dovere:
- di partecipare attivamente alle iniziative e alle manifestazioni dell’Associazione;
- di rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti i soci devono svolgere la loro attività in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro. Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute su presentazione di un prospetto di rimborso spese al Consiglio Direttivo, entro centottanta giorni dal termine dell’attività presentata.
Articolo 8 -Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde:
- per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per dimissioni;
- per esclusione; la decisione viene presa dall’Assemblea Generale previo parere del Consiglio Direttivo.
L’interessato tuttavia dovrà essere convocato per consentirgli di giustificarsi.
Titolo 3°-Degli organi dell’Associazione
Articolo 9 -Organi dell’Associazione.
Gli organi preposti al funzionamento dell’Associazione sono:
- 1. il Consiglio Direttivo;
- l’Assemblea Generale.
Articolo 10 -Il Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, nominati dai soci regolarmente riuniti in assemblea. L’Assemblea Generale dei soci elegge ogni tre anni i tre membri del Consiglio Direttivo scegliendoli sempre tra i soci effettivi, salvo quanto previsto dall’art. 21; alla scadenza del loro mandato questi sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’anno venissero meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione nominando i nuovi membri previa delibera dell’Assemblea Generale. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come uditori gli associati effettivi che ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo assicura la normale gestione del bilancio, adotta provvedimenti straordinari ritenuti necessari da portare successivamente alla ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione successiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare specifiche funzioni ai singoli Consiglieri.
Articolo 11 -Compiti e mansioni del Consiglio Direttivo.
Compiti del Consiglio Direttivo sono principalmente:
- di applicare lo Statuto dell’Associazione;
- di dare esecuzione al programma approvato dall’Assemblea Generale degli associati;
- di attivare, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili, ulteriori iniziative secondo le finalità espresse nell’art. 2;
- di scegliere al suo interno i rappresentanti per i rapporti con gli Ordini Professionali, gli Enti Locali e tutte le Associazioni interessate;
- stabilire annualmente l’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario con funzione di Tesoriere.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni sia del Consiglio Direttivo sia dell’Assemblea Generale dei Soci; è il primo responsabile del coordinamento del programma biennale ed attua il proprio controllo su ogni attività dell’Associazione; egli può prendere tutti quei provvedimenti urgenti che ritenga necessari e che impongono una rapida decisione, salvo successiva ratifica o annullamento da parte del Consiglio; il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento e di controllo e nel proporre condizioni migliori per dare esecuzione alle attività programmate. E’ responsabile inoltre del controllo di ogni iniziativa che venga proposta con la sigla dell’Associazione e, insieme al Presidente ed al resto del Consiglio, delle relazioni pubbliche con soggetti esterni all’Associazione (fornitori, stampa, sponsor, Enti Pubblici e Privati) che collaborano con la stessa. Il Tesoriere si occupa di funzioni di segreteria in generale, in appoggio a quelle particolari autogestite dai singoli membri del Consiglio, di tutte le funzioni di tesoreria, ed è responsabile della custodia del patrimonio e della gestione amministrativa, finanziaria e fiscale dell’Associazione, di cui deve periodicamente rendere conto all’intero Consiglio Direttivo. Egli inoltre controlla i preventivi di massima di ogni manifestazione e i bilanci preventivo e consuntivo annuali da presentare assieme al Consiglio al resto dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 12 -Spese non delegate.
Le spese non delegate a singoli consiglieri sono disposte esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 -Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci, cui possono partecipare sia i soci effettivi che quelli benemeriti, si riunisce ogni volta il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno convocarla o ne facciano richiesta almeno 1/3 degli associati effettivi. L’Assemblea dei soci è altresì indetta entro due mesi dalla chiusura del triennio di mandato del Consiglio Direttivo in carica per discutere ed approvare il programma delle attività, proposte dal Consiglio o dai singoli associati. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci può essere convocata via e-mail o previo avviso telefonico. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati.
Articolo 14 -Competenze dell’Assemblea.
Rientrano nella competenza dell’Assemblea dei Soci:
- l’elezione e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la scelta della sede dell’Associazione ed il suo trasferimento;
- l’approvazione del programma annuale e del bilancio con l’eventuale relazione finanziaria presentate dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea è sottoposta ad ogni e qualsiasi altra questione relativa all’Associazione che si vorrà sottoporre.
Articolo 15 -Votazioni.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quelle riguardanti persone, che dovranno svolgersi a scheda segreta. Le discussioni e le delibere dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura di quest’ultimo nella sede dell’Associazione, a disposizione di ogni associato che desideri consultarlo.
Titolo 4°-Le risorse economiche
Articolo 16 -Finanze e Patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dai proventi da cui l’Associazione deriva i mezzi per le proprie attività, quali:
- le quote sociali di iscrizione annuale;
- contributi concessi da Enti Pubblici o Privati;
- ogni altra erogazione di denaro effettuata in armonia con le finalità e l’attività istituzionale dell’Associazione.
Articolo 17 -Il bilancio.
L’esercizio sociale è compreso dal 15 gennaio al 14 gennaio di ogni anno. Alla fine di ogni anno sociale l’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede all’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Titolo 5°-Disposizioni finali
Articolo 18 -Scioglimento Associazione.
L’Associazione si scioglie per decisione unanime degli associati o per impossibilità di conseguimento degli scopi sociali. I beni restanti saranno devoluti ad associazioni od enti aventi scopi analoghi. La relativa delibera dell’Assemblea Generale dei soci dovrà contenere le modalità ed i soggetti a cui dovrà venire destinato il patrimonio dell’Associazione.
Articolo 19 -Disposizioni finali.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa. Le clausole del presente Statuto potranno essere modificate esclusivamente mediante una delibera dell’Assemblea Generale dei soci avente natura straordinaria convocata a tale scopo.
Articolo 20 -Limiti dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile.
Titolo 6°-Disposizioni transitorie
Articolo 21 -Consiglio Direttivo.
Con l’approvazione del presente Statuto si intende confermato il Consiglio Direttivo esistente che rimarrà in carica fino al termine del suo mandato.